PATTI LATERANENSI

Essendo parte della nostra attuale costituzione nell'articolo 7, è doveroso che si possa capire cosa sono questi patti. Il testo che segue è l'originale che potete trovare sul sito della Santa Sede cliccando qui.

INTER SANCTAM SEDEM ET ITALIAE REGNUM CONVENTIONES

INITAE DIE 11 FEBRUARII 1929


I patti sono la raccolta di 3 documenti:
  1. Trattato fra la santa sede e l'Italia
  2. Concordato fra la santa sede e l'Italia
  3. Processo Verbale dello scambio delle ratifiche (7 giugno 1929)
Il Trattato fra la Santa Sede e l’Italia sottoscritto l'11 febbraio 1929 fu pubblicato negli Acta Apostolicae Sedis n. 6 del 7 giugno 1929. Esso è corredato dei seguenti quattro Allegati: Pianta del territorio dello Stato della Città del Vaticano; Elenco e pianta degli immobili con privilegio di extraterritorialità e con esenzione da espropriazioni e da tributi; Convenzione finanziaria. Il documento, redatto dal Cardinale Pietro Gasparri e dal Primo ministro italiano Benito Mussolini, doveva essere sottoposto alla ratifica del Sommo Pontefice e del Re d’Italia.)


Allegato I.   
- Territorio dello Stato della Città del Vaticano
Allegato II.
- Immobili con privilegio di extraterritorialità e con esenzione da espropriazioni e da tributi
Tav. 1.
- Basilica e Palazzo Apostolico Lateranense ed annessi con la Scala Santa
Tav. 2.
- Basilica di S. Maria Maggiore con gli edifici annessi
Tav. 3.
- Basilica di S. Paolo con gli edifici annessi
Tav. 4.
- Palazzo Pontificio di Castel Gandolfo
Tav. 5.
- Palazzo della Dataria
Tav. 6.
- Palazzo della Cancelleria
Tav. 7.
- Palazzo di Propaganda Fide
Tav. 8.
- Palazzo di S. Callisto in Trastevere
Tav. 9.
- Palazzo dei Convertendi (ora Congregazione per la Chiesa Orientale) in Piazza Scossacavalli. 
- Palazzo del S. Offizio e adiacenze
 Tav. 10.
- Palazzo del Vicariato in via della Pigna
 Tav. 12.
- Immobili sul Gianicolo
Allegato III.
Immobili esenti da espropriazioni e da tributi
Tav. 1.
- Università Gregoriana
   Tav. 1-bis.
- Università Gregoriana della Pilotta
Tav. 2.
- Istituto Biblico
Tav. 3.
- Palazzo dei SS. XII Apostoli
Tav. 4.
- Palazzo annesso alla Chiesa di S. Andrea della Valle
Tav. 5.
- Palazzo annesso alla Chiesa di S. Carlo ai Catinari
Tav. 6.
- Istituto Archeologico - Istituto Orientale - Collegio Lombardo - Collegio Russo
Tav. 7.
- Palazzi di S. Apollinare
Tav. 8.
- Casa di esercizi per il Clero in SS. Giovanni e Paolo
Allegato IV.
- Convenzione finanziaria



CONVENZIONE FINANZIARIA

Si premette:
Che la Santa Sede e l’Italia, a seguito della stipulazione del Trattato, col quale è stata definitivamente composta la « questione romana », hanno ritenuto necessario regolare con una convenzione distinta, ma formante parte integrante del medesimo, i loro rapporti finanziari;
Che il Sommo Pontefice, considerando da un lato i danni ingenti subìti dalla Sede Apostolica per la perdita del patrimonio di San Pietro, costituito dagli antichi Stati Pontifici, e dei beni degli enti ecclesiastici, e dall’altro i bisogni sempre crescenti della Chiesa pur soltanto nella Città di Roma, e tuttavia avendo anche presente la situazione finanziaria dello Stato e le condizioni economiche del popolo italiano specialmente dopo la guerra, ha ritenuto di limitare allo stretto necessario la richiesta di indennizzo, domandando una somma, parte in contanti e parte in consolidato, la quale è in valore di molto inferiore a quella che a tutt’oggi lo Stato avrebbe dovuto sborsare alla S. Sede medesima anche solo in esecuzione dell’impegno assunto con la legge 13 maggio 1871;
Che lo Stato italiano, apprezzando i paterni sentimenti del Sommo Pontefice, ha creduto doveroso aderire alla richiesta del pagamento di detta somma;
Le due Alte Parti, rappresentate dai medesimi Plenipotenziari, hanno convenuto:
Art. 1
L’Italia si obbliga a versare, allo scambio delle ratifiche del Trattato, alla Santa Sede la somma di lire italiane 750.000.000 (settecento cinquanta milioni) ed a consegnare contemporaneamente alla medesima tanto Consolidato italiano 5% al portatore (col cupone scadente al 30 giugno p.v.) del valore nominale di lire italiane 1.000.000.000 (un miliardo).
Art. 2
La Santa Sede dichiara di accettare quanto sopra a definitiva sistemazione dei suoi rapporti finanziari con l’Italia in dipendenza degli avvenimenti del 1870.
Art. 3
Tutti gli atti da compiere per l’esecuzione del Trattato, della presente Convenzione e del Concordato, saranno esenti da ogni tributo.
Roma, undici febbraio millenovecentoventinove.
PIETRO Cardinale GASPARRI
BENITO MUSSOLINI