ELENCO DELLE LIBERTA'


Le nostre libertà

Art. 13 Libertà personale
Viene garantito a ogni individuo il diritto a non subire perquisizioni e ispezioni personali, e a non essere sottoposto a detenzione preventiva.

Limite: casi stabiliti con precisione dalla legge (riserva di legge). In concreto poi sarà un provvedimento del magistrato, di cui è garantita l'indipendenza, ad applicare queste restrizioni; il provvedimento deve essere motivato, perché sia possibile fare ricorso contro di essi. Solo in casi di necessità e di urgenza "indicati tassativamente dalla legge" le limitazioni alla libertà personale possono essere decise dall’autorità di polizia, ma entro 96 ore devono essere confermate dal giudice altrimenti la persona deve essere rilasciata.

È vietata e punita ogni violenza fisica e morale esercitata sulle persone sottoposte a restrizione della libertà

Le persone che sono in attesa di essere giudicate, perché imputate di reato, possono essere sottoposte a detenzione preventiva nei casi in cui ci sia pericolo che fuggano, che ripetano il reato di cui sono accusati, o che manomettano le prove a loro carico. Il tempo massimo della detenzione preventiva deve essere stabilito per legge.

L’Italia è stata più volte accusata dalle organizzazioni internazionali di violare i diritti umani perché i tempi della detenzione preventiva nel nostro Paese possono essere molto lunghi.

Art. 14 - Inviolabilità del domicilio
Come per la persona, viene garantito che nessun potere dello Stato può perquisire o ispezionare il luogo dove una persona vive.

Limite: casi previsti dalla legge e in seguito a provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria.

Art. 15 - Libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione (telefono ecc.).
Anche in questo caso vi è il divieto di intercettazioni e degli altri modi di intrusione nella comunicazione

Limite: provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria nei casi specificati dalla legge; il provvedimento è previsto solo per le indagini relative ad alcuni tipi di reati e se è indispensabile.

Art. 16 - Libertà di circolazione
Viene riconosciuto il diritto a spostarsi sul territorio e a circolarvi liberamente; viene riconosciuto il diritto di risiedere dove si ritiene più opportuno.

Limite: problemi di sanità e di sicurezza.

Viene inoltre riconosciuto il diritto di espatriare e quello di ritornare ad abitare nel proprio Paese, se in un secondo momento lo si ritiene opportuno.
Art. 17 - Libertà di riunione
Non è necessario alcun preavviso all’autorità pubblica se ci si vuole riunire in luoghi privati (come una casa) o aperti al pubblico (come un teatro).

Limite: la riunione deve essere pacifica e senza armi.

È invece necessario avvisare l’autorità pubblica prima della riunione se ci si vuole riunire in luogo pubblico: per esempio una piazza. In questo caso la riunione può essere vietata solo per motivi di sicurezza o di incolumità pubblica o se c’è il rischio di disordini.

Art. 18 - Libertà di associazione
Si è liberi di aderire e di costituire associazioni di ogni tipo e senza bisogno di alcuna autorizzazione.

Limite: in questo caso è costituito dalle associazioni segrete, quelle che si propongono finalità vietate dalla legge penale e quelle che hanno carattere militare.

Artt. 19-20 - Libertà di professare la propria fede religiosa
Questi articoli garantiscono la libertà di professare qualsiasi religione e anche di non professare alcuna religione. Qualsiasi sia la posizione presa su questo tema, in applicazione dell’art. 3 nessuno può essere discriminato per questo motivo. Anche qui è opportuno ricordare quanto fatto in Italia con le leggi razziali del 1938.

Limite: i riti contrari al buon costume.

Art. 21 - Libertà di manifestazione del pensiero
Per quanto riguarda la stampa, si dice che non può essere richiesta alcuna forma di autorizzazione precedente alla pubblicazione di uno scritto né essa può essere sottoposta a censura, vale a dire a controllo ed eventualmente a cancellazione delle parti non considerate adatte.

Limiti: una volta posta in circolazione, però, la stampa può (con provvedimento motivato del magistrato) essere sequestrata nei casi previsti dalla legge apposita o quando non vengano indicati i responsabili richiesti dalla legge sulla stampa.

La stampa era la comunicazione del pensiero più diffusa al tempo in cui è stata formulata la Costituzione e ad essa è dedicato questo lungo articolo, dato che anche su questa libertà il regime fascista aveva pesantemente fatto sentire la sua repressione. Attualmente i mezzi di comunicazione si sono molto ampliati, dalla televisione a Internet. Questi nuovi mezzi sono alla portata di tutti (soprattutto la televisione) e possono incidere in maniera notevole sulla formazione delle idee.

Molti pensano perciò che su questo argomento sarebbe opportuno che la Costituzione fosse integrata con qualche norma apposita: in particolare, per quanto riguarda la televisione, dovrebbe essere garantito maggiormente il diritto alla pluralità di informazione per i cittadini.

Art. 22 - Divieto di privare un cittadino, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome
Anche questo articolo è stato prodotto in conseguenza delle persecuzioni inflitte agli antifascisti rifugiati all’estero, che vennero privati della cittadinanza.

http://www.paramond.it/old/art/0001_sussidifiltro/viaggiocostituzione/images/spacer_bianko.gif